L’amministrazione di sostegno (artt.404 e ss. C.C.)
L’amministrazione di sostegno (di seguito A.D.S.) è una forma di tutela prevista dall’ordinamento (artt. 404 e ss. c.c.) per le persone affette da infermità o da una menomazione fisica o psichica, che si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Quando una persona versa in queste condizioni e viene affiancata da un A.D.S., non perde la capacità di agire limitatamente al compimento di quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, e può compiere validamente tutti gli atti necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.
La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta anche dal diretto interessato, dai Servizi Sociali, dal coniuge, dai parenti entro il IV grado, dagli affini entro il II grado e dal pubblico ministero.
La competenza a decidere sulla domanda di A.D.S. spetta al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario della misura di protezione risiede o ha il proprio domicilio abituale; la procedura si conclude con decreto motivato che nomina l’A.D.S. oppure rigetta il ricorso; è sempre necessario l’intervento del Pubblico Ministero (art.70 c.p.c.).
1. PRESUPPOSTI PER LA NOMINA DELL’A.D.S.
La nomina dell’A.D.S. può essere chiesta quando il beneficiario sia infermo di mente o presenti una menomazione fisica o psichica tale per cui sia impossibilitato a provvedere ai propri interessi, anche parzialmente o temporaneamente. Non si richiede che questa condizione incida sulla sfera cognitiva e volitiva, ma deve comprometterne l’autonomia funzionale della persona nella gestione dei propri interessi, non solo quelli patrimoniali, ma qualsiasi interesse della persona.
L’infermità e/o la menomazione devono essere certificate e non meramente presunte.
Tra l’impossibilità di provvedere ai propri interessi e la menomazione deve sussistere un nesso di causalità.
Lo stato di infermità e/o di menomazione deve sussistere nel momento in cui viene presentato il ricorso al G.T. e deve essere temporalmente apprezzabile; tuttavia anche sindromi intermittenti possono portare alla nomina dell’A.D.S. se gli intervalli di lucidità non sono tali da escludere il ricorso alla misura di protezione.
2. I DESTINATARI DELLA MISURA DI PROTEZIONE
Destinatari della misura di protezione possono essere:
- persone affette da disturbi psichici
- persone depresse
- persone affette da ritardo mentale
- persone in coma o in stato vegetativo
- persone affette da prodigalità
- persone dipendenti in modo cronico da alcol e/o da sostanze stupefacenti
- persone in età avanzata
3. CHI PUO’ CHIEDERE LA MISURA DI PROTEZIONE
L’A.D.S. può essere chiesta dal diretto interessato alla misura di protezione, dai Servizi Sociali, dal coniuge del beneficiario ancorché legalmente separato, dai parenti entro il IV grado e dagli affini entro il II grado, ed infine dal P.M.
4. IL PROCEDIMENTO
Il procedimento s’introduce sempre con ricorso indirizzato al GIUDICE TUTELARE del luogo in cui l’interessato alla misura di protezione ha la propria residenza o domicilio abituale.
Nel ricorso devono essere indicate le generalità del ricorrente e della persona per cui si chiede l’adozione della misura di protezione; i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado di cui il ricorrente sia a conoscenza; l’esposizione delle ragioni poste a fondamento della domanda; l’indicazione degli atti che l’amministrato è in grado di compiere autonomamente e di quelli per cui necessita dell’affiancamento dell’A.D.S.; l’indicazione della figura del possibile A.D.S.
Il ricorso deve essere motivato e corredato dei certificati medici che attestano lo stato di infermità e/o di menomazione fisica o psichica dell’interessato alla misura di protezione.
Ricevuto il ricorso, il G.T. fissa udienza per l’ascolto dell’interessato e di ogni altra persona che possa fornire informazioni utili alla decisione; il ricorso unitamente al decreto di fissazione d’udienza deve essere notificato al destinatario della misura di protezione e ad ogni altra persona indicata dal G.T. (ad esempio i parenti entro il IV grado e gli affini entro il II grado); la cancelleria invece provvede a comunicare l’avvio della procedura al P.M.
Il G.T. può disporre ogni tipo di accertamento istruttorio per verificare la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’A.D.S.
Dopo avere assunto, anche d’ufficio, ogni informazione utile alla decisione e sentito il parere del P.M., il G.T. definisce il procedimento con decreto motivato (art. 405 co.5 c.c.) che accoglie ovvero rigetta il ricorso; in caso di accoglimento viene fissata udienza in cui il nominato A.D.S. dovrà prestare giuramento. Il decreto di nomina stabilisce ex ante i poteri / doveri che l’A.D.S. dovrà osservare e determina gli atti che l’amministrato potrà compiere solo con l’ausilio dell’A.D.S., sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
5. DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO
- l’estratto integrale dell’atto di nascita della persona nel cui interesse si chiede la nomina dell’A.D.S.
- la documentazione medica attestante l’infermità o la menomazione fisica / psichica
- il certificato storico di residenza e di stato di famiglia del beneficiario
- i documenti d’identità del ricorrente, del beneficiario e della persona indicata come possibile A.D.S.
- la dichiarazione di consenso alla nomina dell’A.D.S. da parte dei congiunti del destinatario della misura di protezione (tuttavia il consenso oppure il dissenso non sono vincolanti per la decisione del G.T.)
- il certificato dei carichi penali pendenti della persona indicata come A.D.S.
- la documentazione attestante la situazione patrimoniale del beneficiario (contratti di lavoro in essere, partecipazioni societarie, beni mobili ed immobili registrati, certificati di depositi, titolarità conti correnti, investimenti, etc. etc.)
- contributo forfetario da € 27.00 mentre non è dovuto il contributo unificato in quanto il procedimento ne va esente.
6. IL DECRETO DI NOMINA DELL’A.D.S.
Il provvedimento che conclude la fase istruttoria assume le vesti del decreto motivato che, in caso di accoglimento della domanda, deve contenere le generalità del beneficiario della misura di protezione, le generalità del nominato A.D.S., la durata dell’A.D.S. (tempo determinato o indeterminato), i poteri dell’A.D.S. e quindi in concreto a quali ambiti della vita dell’amministrato il decreto fa riferimento e quali atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione l’A.D.S. potrà compiere in nome e per conto dell’amministrato.
L’oggetto dell’incarico dell’A.D.S. è individuato dall’art. 405 comma 5 c.c. che fa riferimento alla cura della persona dell’amministrato (cura della salute psicofisica dell’amministrato) ed alla gestione del suo patrimonio.
Nell’esercizio del suo incarico l’A.D.S. sarà tenuto a confrontarsi e intrattenere rapporti con soggetti terzi, potrà compiere negozi giuridici nell’interesse del beneficiario e sarà tenuto ad esibire a terzi la documentazione comprovante il conferimento dell’incarico, il tipo di poteri di cui è titolare ed a trasmettere i decreti autorizzativi del G.T. al compimento di atti specifici.
7. CESSAZIONE DELL’A.D.S.
La misura protettiva può cessare per decorrenza del termine (se stabilita a tempo determinato) salvo proroga disposta dal G.T. con decreto motivato; per il venir meno dei presupposti che avevano determinato la nomina dell’A.D.S. (ad esempio se l’amministrato rientra nel pieno possesso delle proprie capacità e si dimostra idoneo a prendersi cura dei propri interessi); per morte dell’amministrato, scomparsa o dichiarazione di morte presunta dell’amministrato.
La revoca della misura di protezione nei casi stabiliti dall’art. 413 comma I c.c. può essere chiesta dallo stesso beneficiario, dall’A.D.S. oppure dal P.M. mediante istanza indirizzata al G.T. sotto forma di ricorso debitamente motivato e documentato.
L’istanza di revoca, se proposta dal beneficiario o da soggetti terzi, dovrà essere comunicata all’A.D.S. ed al P.M. perché facciano pervenire le proprie osservazioni.
Il G.T. provvede sull’istanza di revoca con decreto motivato, assunto ogni genere di informazione utile alla decisione.
(a cura di Avv. Luca Conti)