Patrocinio a spese dello stato: chi ne ha diritto e come richiederlo
L’Avv. Luca Conti è iscritto nelle liste degli Avvocati ammessi a patrocinare in giudizio a spese dello Stato (P.S.S.) nei settori civile e penale.
Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, artt. 74-145 del D.P.R. n.115/2002.
L'ammissione al gratuito patrocinio può essere chiesta in ogni stato e grado di giudizio ed è valida per tutti i successivi gradi, a condizione che l’istante conservi lo stesso reddito imponibile fino alla fine della causa.
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, i cittadini stranieri regolarmente soggiornante in Italia, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche.
In base all’ultimo aggiornamento del 23 luglio 2020, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario possedere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef, non superiore ad €. 11.746,68.
In ambito penale ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico il limite reddituale è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La Corte di Cassazione con sentenza n.46403/2021 ha chiarito che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 115/2002 deve essere considerato il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune: se il richiedente convive insieme al coniuge ed altri congiunti, il reddito da considerare è quello costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso appunto l'istante. Ai fini del computo è escluso il reddito del famigliare che sia controparte del giudizio in corso.
L’Agenzia delle Entrate nella nota del 19 gennaio 2022 n.31 ha chiarito che nel computo del reddito imponibile si deve comprendere anche il reddito di cittadinanza eventualmente percepito.
L'ammissione al gratuito patrocinio può essere chiesta in ogni stato e grado di giudizio ed è valida per tutti i successivi gradi, a condizione che l’istante conservi lo stesso reddito imponibile fino alla fine della causa.
Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, i cittadini stranieri regolarmente soggiornante in Italia, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche.
In base all’ultimo aggiornamento del 23 luglio 2020, per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario possedere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef, non superiore ad €. 11.746,68.
In ambito penale ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico il limite reddituale è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La Corte di Cassazione con sentenza n.46403/2021 ha chiarito che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell’istante ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 115/2002 deve essere considerato il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune: se il richiedente convive insieme al coniuge ed altri congiunti, il reddito da considerare è quello costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso appunto l'istante. Ai fini del computo è escluso il reddito del famigliare che sia controparte del giudizio in corso.
L’Agenzia delle Entrate nella nota del 19 gennaio 2022 n.31 ha chiarito che nel computo del reddito imponibile si deve comprendere anche il reddito di cittadinanza eventualmente percepito.
Come ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare domanda presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio tramite l’Avvocato incaricato, che a propria volta deve essere inserito nelle apposite liste: il Consiglio dell'Ordine, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, di rigetto o di non ammissibilità.
In caso di accoglimento, il Consiglio dell’Ordine provvede a trasmetterne copia all’istante, al Giudice competente ed all’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. La condizione di ammissibilità deve essere conservata per tutto il corso del giudizio fino al pronunciamento della sentenza, pena la decadenza dal beneficio. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio.
Chiunque, nel fare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ometta di dichiarare il reddito di un convivente commette il reato punito dall’art. 95 del DPR n. 115/2002: “la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.
In caso di accoglimento, il Consiglio dell’Ordine provvede a trasmetterne copia all’istante, al Giudice competente ed all’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. La condizione di ammissibilità deve essere conservata per tutto il corso del giudizio fino al pronunciamento della sentenza, pena la decadenza dal beneficio. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio.
Chiunque, nel fare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ometta di dichiarare il reddito di un convivente commette il reato punito dall’art. 95 del DPR n. 115/2002: “la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.
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