La negoziazione assistita familiare con le novità della legge delega n.206/2021

La negoziazione assistita familiare con le novità della legge delega n.206/2021

La negoziazione assistita familiare con le novità della legge delega n.206/2021

1. Ambito di applicazione

La negoziazione assistita familiare è stata introdotta nell’ordinamento per la prima volta nel 2014 grazie all’art.6 del D.L. n.132/2014, convertito dalla legge n.162/2014, e più di recente oggetto di modifiche ed integrazioni ad opera della legge delega n.206/2021.

La negoziazione assistita famigliare non è obbligatoria ma facoltativa nel senso che il suo mancato esperimento non produce alcuna sanzione processuale: vale a dire che i coniugi possono decidere di rivolgersi direttamente al Tribunale per la separazione, per il divorzio e/o per la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, senza dovere necessariamente esperire il tentativo di negoziazione.

Nell’ottica del Legislatore, la negoziazione assistita familiare vuole essere uno strumento deflattivo del contenzioso giudiziario, per dare la possibilità ai coniugi di separarsi, di divorziare e/o di modificare precedenti accordi ivi stabiliti, senza dovere necessariamente ricorrere al Tribunale.

La negoziazione assistita familiare si applicava originariamente ai seguenti casi:

  • Separazione
  • Scioglimento del matrimonio civile
  • Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
  • Modifica delle condizioni di separazione
  • Modifica delle condizioni di divorzio

Con decorrenza 22/06/2022 grazie alla riforma di cui all’art. 1 comma 35 della legge delega n.206/2021 la negoziazione assistita familiare si applicherà anche:

  • Modalità di affidamento dei figli minorenni nati al di fuori del matrimonio;
  • Modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati al di fuori del matrimonio;
  • Determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dai figli maggiorenni non economicamente autosufficiente;
  • Determinazione degli alimenti da versare ai sensi dell’art. 433 c.c.

La negoziazione assistita familiare prevede la forma scritta,  la presenza obbligatoria di almeno un avvocato per parte ed il successivo passaggio, una volta trovato l’accordo, attraverso il vaglio del Procuratore della Repubblica ed eventualmente anche del Presidente del Tribunale affinché detto accordo produca effetti vincolanti tra le parti.

2. Le fasi della negoziazione assistita familiare

Il primo passaggio si articola nell’invito rivolto da una parte all’altra a stipulare una convezione di negoziazione assistita familiare: l’invito è redatto in forma scritta dall’avvocato e sottoscritto dal proprio assistito, la cui firma autografa deve essere autenticata dall’avvocato stesso.

L’invito deve contenere:

  • l’oggetto della controversia (separazione, divorzio, modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio, modalità di affidamento dei figli minorenni nati fuori del matrimonio, assegno di mantenimento per figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio);
  • l’indicazione del termine per dare una risposta (trenta giorni dal ricevimento dell’invito);
  • l’avvertimento rivolto alla controparte che l’assenza di risposta sarà intesa come rifiuto alla negoziazione;
  • il mandato conferito all’avvocato firmato dalla parte, la cui firma viene autenticata dall’avvocato stesso.

In caso di adesione all’invito, il successivo passaggio si articola nella stipulazione di una convenzione di negoziazione con cui le parti s’impegnano a cooperare con correttezza, lealtà e trasparenza per tentare di raggiungere un accordo nella materia oggetto di controversia.

La convenzione deve contenere:

  • l’impegno delle parti a cooperare con lealtà, correttezza e trasparenza;
  • l’indicazione del termine per concludere la procedura di negoziazione, termine che non può essere inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi, salvo proroga per ulteriori trenta giorni;
  • l’indicazione della controversia;
  • l’indicazione dei legali nominati dalle parti;
  • l’impegno delle parti a mantenere la riservatezza sul contenuto degli incontri;
  • modalità e termini per lo svolgimento degli incontri e per la trasmissione dei documenti;
  • la firma autentica dei legali incaricati dalle parti.

Il termine per raggiungere l’accordo non può essere superiore ai tre mesi ed è prorogabile su accordo delle parti per ulteriori trenta giorni.

In caso di esito positivo della negoziazione, il successivo passaggio è rappresentato dall’accordo, che dovrà essere redatto in forma scritta in cui preliminarmente gli avvocati dovranno dare atto di avere tentato inutilmente la conciliazione delle parti così come accade per la separazione consensuale e per il divorzio congiunto esperiti in Tribunale (art. 711 c.p.c. e art. 4  comma VII legge n.898/1970).

L’accordo deve contenere:

  • l’esito negativo del tentativo di conciliazione;
  • l’informazione rivolta alle parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • i termini economici di cui si compone l’accordo;
  • in presenza di figli minorenni, l’accordo dovrà determinare le modalità di affidamento e di collocazione degli stessi, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, l’importo dell’assegno di mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie per i figli;
  • la sottoscrizione delle parti la cui firma è autenticata dai rispettivi legali;
  • la dichiarazione degli avvocati che l’accordo così raggiunto non viola diritti indisponibili delle parti né norme di ordine pubblico.

L’accordo dovrà essere trasmesso entro dieci giorni dalla sottoscrizione all’Ufficio Procuratore della Repubblica per l’autorizzazione / nulla osta.

3. Il deposito dell’accordo presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica.

Come sopra spiegato, a differenza di quanto accade nella negoziazione tradizionale l’accordo scritto e sottoscritto dalle parti non è sufficiente per essere vincolante, ma occorre il successivo passaggio del deposito presso l’Ufficio del Procuratore per l’autorizzazione / nulla osta.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, gli avvocati (o uno di essi) provvedono al deposito presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica del Tribunale competente unitamente a:

  • due copie dell’accordo con sottoscrizione in originale;
  • due copie della convenzione di negoziazione con sottoscrizione in originale;
  • estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (in caso di separazione);
  • copia autentica della sentenza di separazione col timbro di passaggio in giudicato o del precedente accordo di separazione consensuale (in caso di divorzio);
  • certificato di residenza di entrambi coniugi;
  • certificato di nascita dei figli minorenni (se presenti);
  • certificato dello Stato di Famiglia di entrambi i coniugi;
  • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi relativi agli ultimi tre periodi d’imposta inviati all’Agenzia delle Entrate;
  • ogni altro documento ritenuto necessario in relazione agli accordi raggiunti dai coniugi.

In presenza di figli minorenni, se l’accordo non viola diritti indisponibili delle parti né norme di ordine pubblico e soddisfa i requisiti formali di legge, il Procuratore “autorizza” l’accordo concluso a seguito della negoziazione assistita; diversamente, il Procuratore può chiedere chiarimenti alle parti oppure negare l’autorizzazione.

In assenza di figli minorenni ovvero in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti, il deposito dell’accordo dovrà essere accompagnato anche dalla relativa autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante l’autosufficienza economica dei figli stessi; se l’accordo non viola diritti indisponibili delle parti né norme di ordine pubblico e soddisfa i requisiti formali di legge, il Procuratore dà il “nulla osta” all’accordo concluso a seguito della negoziazione assistita.

4. Il deposito dell’accordo presso il Comune e presso la Segreteria del C.O.A.

L’accordo munito dell’autorizzazione / nulla osta del Procuratore viene consegnato all’avvocato che ne fa richiesta, il quale a propria volta provvede ad inviarne una copia autenticata (l’autenticazione è fatta dall’avvocato ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12) entro e non oltre dieci giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l’atto di matrimonio è stato trascritto e presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti.

Il termine di dieci giorni è imperativo e la sua inosservanza comporta l’applicazione a carico dell’avvocato di una sanzione amministrativa da € 2.000,00 ad € 10.000,00 ma non inficia la validità dell’accordo tra le parti.

L’accordo così raggiunto e depositato presso il Comune e presso la segreteria del C.O.A. costituisce “titolo esecutivo” ai sensi dell’art. 5 della legge n.162/2014 per l’iscrizione di una ipoteca giudiziale inn caso di inosservanza dei termini dell’accordo. L’accordo dovrà essere riportato per intero nell’atto di precetto.

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(a cura di Avv. Luca Conti)

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