La domanda cumulativa di separazione e divorzio

La domanda cumulativa di separazione e divorzio

La domanda cumulativa di separazione e divorzio

1) Introduzione.

La Riforma Cartabia risponde alla necessità di velocizzare i tempi del processo.

In materia di diritto di famiglia la novità più interessante è rappresentata dall’art 473 bis 49) c.p.c., che consente ai coniugi di presentare la domanda di divorzio (scioglimento del matrimonio celebrato in forma civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in forma religiosa) già con la domanda di separazione.

Di questa novità si è occupata – in particolare – la sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 che ha esteso questa facoltà alla domanda proposta in forma congiunta da entrambi i coniugi.

Questa facoltà non deve portare a pensare che la fine del matrimonio avvenga in modo diretto ed immediato.

Anzitutto, occorre che la sentenza che definisce il giudizio di separazione (passaggio obbligato) sia passata in giudicato e – dunque – non più impugnabile: occorre pertanto che tra la data di pronunciamento della sentenza di separazione e quella di divorzio intercorra un lasso di tempo di almeno sei mesi ovvero di dodici mesi a seconda che il ricorso introduttivo per la separazione sia stato presentato congiuntamente da entrambi coniugi oppure separatamente.

La domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo che è decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

2) Ricorso introduttivo e competenza territoriale.

La domanda cumulativa di separazione e di divorzio può essere presentata autonomamente da ciascun coniuge con ricorso al tribunale, oppure congiuntamente da entrambi.

Sull’ammissibilità della domanda cumulativa presentata in forma congiunta non c’è stata uniformità di vedute tra i tribunali territoriali: secondo alcuni sarebbe ammissibile, secondo altri no; e così è stato fino alla sentenza della Cassazione civile, sez. I, del 16.102023 n.28727 .

Il Tribunale di Genova, così come quelli di Rovigo, Modena e Bolzano hanno sposato da subito l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto in forma congiunta, mentre i Tribunali di Bari e Padova propendevano per l’inammissibilità.

Ma considerato che la Riforma Cartabia assolve lo scopo di accelerare e semplificare le procedure, nel silenzio della legge che non fa distinguo tra procedura contenziosa e consensuale o congiunta, non si vede perché la domanda cumulativa non possa essere proposta congiuntamente in caso di totale accordo tra i coniugi su aspetti economici e non, gestione dei figli e quant’altro, sia per la separazione sia per il successivo divorzio.

A livello applicativo, una volta trascorsi i termini di legge dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il tribunale dovrebbe rimettere la causa nel ruolo e riconvocare i coniugi davanti al giudice relatore per confermare da un lato l’intenzione di non volersi riconciliare e dall’altro le condizioni già articolare nel ricorso introduttivo.

In questo solco si pone la sentenza del T.O. di Milano, IX Sezione, n.3542/2023 dd. 05/05/2023 secondo la quale, una volta trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono comparsi per la prima volta davanti al giudice relatore in sede di separazione (nel caso si trattava di una separazione richiesta congiuntamente da entrambi i coniugi in presenza di figli minorenni), la causa andrà rimessa nel ruolo dello stesso giudice, il quale dovrà acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler confermare le condizioni di divorzio già articolate nel ricorso introduttivo.

Quanto alla competenza territoriale, se la domanda è proposta autonomamente da ciascun coniuge di fronte a giudici diversi, si applica l’art. 40 c.p.c. e pertanto le due cause saranno riunite in una sola causa di fronte al giudice adìto per primo; al contrario in presenza di figli minorenni troverà sempre applicazione l’art. 473 bis 11) c.p.c. per cui le cause saranno riunite di fronte al giudice nel cui circondario è stabilita la residenza abituale dei minori.

3) Il procedimento.

Come detto in premessa, quella della domanda cumulativa è una facoltà concessa ai coniugi, ma non è obbligatoria, nel senso che la domanda può essere proposta autonomamente ovvero congiuntamente da entrambi i coniugi; se un coniuge ha presentato autonomamente la sola domanda di separazione, l’altro coniuge convenuto a giudizio potrà presentare a propria volta domanda cumulativa di separazione e divorzio; ovvero se un coniuge ha presentato autonomamente il ricorso cumulativo, l’altro coniuge potrà aderirvi e chiedere la conversione del rito da contenzioso a congiunto.

La domanda cumulativa di separazione e divorzio si propone sotto forma di ricorso, che deve contenere le generalità dei coniugi e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti se ve ne sono, l’esposizione chiara, circostanziata e sintetica delle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della domanda di separazione e divorzio, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’indicazione dei mezzi di prova di cui ci si vuole avvalere.

In presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e quindi in presenza di domande aventi per oggetto il contributo economico in favore della prole, devono essere allegate al ricorso le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d’imposta, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, il saldo dei c/c bancari degli ultimi tre anni ed il piano genitoriale riguardante la gestione di figli minorenni.

Ai sensi dell’art. 473 bis 14) c.p.c. a seguito della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale entro i successivi tre giorni nomina un giudice relatore che tratterà la causa, fissa la data dell’udienza di prima comparizione delle parti ed assegna al convenuto un termine per costituirsi in giudizio, cosa che deve avvenire almeno trenta giorni liberi prima della prima udienza.

Tra il giorno del deposito del ricorso e la prima udienza di comparizione non devono trascorrere più di novanta giorni.

Apparentemente la procedura sembra più snella rispetto al passato, perché viene ridotto il termine per la nomina del giudice relatore, viene eliminata l’udienza filtro presidenziale e viene fissato un termine breve tra la data di presentazione del ricorso e la prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore.

Nel caso di ricorso promosso da un solo coniuge, questo andrà notificato insieme al decreto di fissazione d’udienza al coniuge convenuto almeno sessanta giorni prima della prima udienza di comparizione.

Se la domanda cumulativa di separazione e divorzio è proposta congiuntamente, i coniugi con apposita dichiarazione allegata al ricorso introduttivo e sottoscritta personalmente possono chiedere al tribunale di non comparire avanti al giudice relatore, rinunciando di fatto all’udienza di comparizione e sostituendola col deposito telematico di note sintetiche di trattazione scritta, dichiarando altresì che non hanno intenzione di riconciliarsi.

Va però detto che, se tra il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e l’instaurazione del giudizio di divorzio sopravvengono circostanze nuove che determinano il venir meno del consenso inizialmente prestato dalle parti al divorzio congiunto, quest’ultimo dovrà essere dichiarato improcedibile e la fase del divorzio dovrà riprendere con un nuovo ricorso contenzioso.

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(a cura di Avv. Luca Conti)

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