Il paziente ha diritto di essere risarcito se contrae un’infezione durante il ricovero in ospedale

risarcimento danni in caso di infezione ospedaliera

Il paziente ha diritto di essere risarcito se contrae un’infezione durante il ricovero in ospedale

Il paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, conclude quello che viene comunemente definito un “contratto atipico di spedalità o da contatto sociale”, che lega – appunto – il paziente in cerca di cure alla struttura cui si è rivolto.

Questo contratto è fonte di responsabilità per la struttura ogni volta che il paziente subisce un danno alla salute durante il ricovero, quale conseguenza di una condotta colposa od omissiva degli operatori sanitari, in concomitanza o meno con le inefficienze e/o le carenze della struttura stessa: trattasi in buona sostanza delle azioni ovvero alle omissioni di un sistema più o meno complesso di persone, in cui il soggetto contrattualmente più debole è il paziente  destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo (diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc.), svolte da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione e così via.

Il danno alla salute può consistere nell’aggravamento di una patologia già presente all’atto del ricovero, oppure nell’insorgenza di una nuova patologia.

Le infezioni nosocomiali sono una delle più frequenti fonti di responsabilità in capo alle strutture sanitarie: parliamo di quelle infezioni che il paziente contrae durante la degenza e che, secondo la prevalente letteratura scientifica, si manifestano in un arco temporale che va da un minimo di 48 ore fino ad un massimo di 30 gg. dalle dimissioni.

Per esempio, un’infezione nosocomiale può essere determinata da una non corretta sterilizzazione degli strumenti operatori piuttosto che della sala operatoria per inosservanza dei protocolli di sicurezza avallati dalla comunità scientifica.

L’insorgenza di un’infezione nosocomiale, che aggrava le condizioni di salute del paziente, dà diritto a quest’ultimo di essere risarcito per il danno alla salute (danno biologico) oltre che per tutte le spese sostenute per le ulteriori cure resesi necessarie (danno patrimoniale).

Il diritto al risarcimento del danno è, però, soggetto a regole ben precise che il paziente è tenuto ad osservare nel momento in cui si rivolge all’Autorità Giudiziaria per far vale i propri diritti.

Anzitutto, il paziente deve documentare le seguenti circostanze:

a) il contratto di spedalità intercorso con la struttura sanitaria, munendosi della relativa cartella clinica;

b) l’avere contratto un’infezione, e dunque un danno alla salute, durante la degenza;

c) il nesso di causalità tra l’ingiusto danno alla salute e l’inesatto adempimento delle obbligazioni protettive che ricadono sulla struttura sanitaria in dipendenza del contratto di spedalità.

Secondo la prevalente letteratura scientifica, uno dei primari e più frequenti agenti infettivi presenti negli ospedali è lo “staphylococcus aureus”, un batterio tanto comune quanto potenzialmente letale,che impone alle strutture sanitarie non solo di osservare scrupolosamente i protocolli di sicurezza avallati dalla comunità scientifica, ma anche di adottare ogni tipo di ulteriore precauzione che la scienza mette a disposizione per prevenire ed evitare quanto più possibile il propagarsi delle infezioni.

Nell’ambito di una causa civile per danni intentata dal paziente quale conseguenza di un’infezione nosocomiale, per andare esente da responsabilità la struttura sanitaria dovrà fornire la prova liberatoria del proprio buon operato, documentando di avere adottato qualsiasi misura utile che la scienza mette a disposizione per prevenire l’infezione: in difetto di questa prova liberatoria secondo criteri probabilistici, la struttura  sanitaria sarà tenuta a risarcire l’ingiusto danno alla salute provocato al paziente.

Una volta accertata l’origine nosocomiale dell’infezione, alla luce dei principi che regolano la ripartizione dell’onere probatorio spetta alla struttura sanitaria provare di avere adottato tutte le misure utili a garantire la corretta sanificazione degli ambienti, ossia provare che l’infezione non rientrava tra le complicanze prevedibili ed evitabili, ma che dipendeva dal caso fortuito. E non sarà sufficiente affermare di aver eseguito la profilassi e di aver provveduto a sterilizzare gli ambienti e/o gli strumenti medici: la prevenzione delle infezioni ospedaliere – infatti – richiede un sistema integrato, che prevede una serie di interventi multidisciplinari e multifattoriali, che va ben oltre la sola somministrazione della profilassi antibiotica piuttosto che la sterilizzazione degli ambienti o degli strumenti medici.

Secondo la prevalente letteratura scientifica questo sistema integrato di protezione del paziente dovrà comprendere: a) la riduzione della trasmissione dei microrganismi fra pazienti nei reparti durante l’assistenza diretta avvalendosi di adeguato lavaggio delle mani, uso di guanti, dispositivi di protezione individuale e pratica asettica appropriata, strategie di isolamento, pratiche di sterilizzazione e disinfezione, e lavanderia; b) il controllo del rischio di infezione e igiene ambientale; c) l’utilizzo appropriato della profilassi antibiotica, di nutrizione e di vaccinazione; d) la limitazione del rischio di infezioni endogene riducendo le procedure invasive e promozione dell’uso degli antibiotici; e) la sorveglianza delle infezioni; f) l’identificazione ed il controllo delle epidemie; g) la prevenzione delle infezioni negli operatori sanitari; h) il miglioramento nelle pratiche di assistenza; i) l’educazione continua dei sanitari con mirati interventi di aggiornamento professionale in questo campo.

Si può – pertanto – affermare che, ove manchi la prova liberatoria di avere scrupolosamente osservato detto sistema integrato di protezione, la struttura sanitaria sarà ritenuta responsabile del danno alla salute subito dal paziente e condannata a risarcirne il danno patrimoniale e non patrimoniale. A conforto di quanto appena esposto la giurisprudenza si è espressa così:  “(…) è ascrivibile alla struttura sanitaria la responsabilità per infezione nosocomiale contratta dal paziente nel corso di un intervento chirurgico, con conseguente obbligazione risarcitoria di tutte le conseguenze negative occorse al paziente per il peggioramento delle proprie condizioni di salute, per effetto della contrazione della predetta infezione (…) una volta accertato che il paziente ha contratto una infezione di tipo nosocomiale, in virtù dei principi che regolano la ripartizione dell’onere della prova incombe sulla struttura ospedaliera l’onere di provare di avere adottato tutte le misure utili e necessari ad evitare la contaminazione del paziente (…) la presunzione di colpa ai sensi dell’art. 1218 c.c. della quale è gravato il medico e/o la struttura sanitaria nei confronti del paziente può essere superata solo dimostrando che l’insuccesso del trattamento sanitario sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l’ordinaria diligenza (…) in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da “contatto sociale”, ai fini del riparto dell’onere probatorio, il paziente che si ritiene essere stato danneggiato deve limitarsi a provare il contratto o “contatto sociale”, l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova affezione ed allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà invece al debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che pur esistendo esso non è stato eziologicamente rilevante (…)” (si vedano Tribunale di Trento, sentenza dd. 19/12/2019 n.967; Tribunale di Milano, Sez. I, sentenza dd. 12/05/2015 n.5984; Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza dd. 26/11/2014; Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza dd. 27/09/2018; Tribunale di Ancona, sentenza dd. 18/01/2010; Cass. Civ., Sez. III, sentenza dd. 07/06/2011 n.12274; Tribunale di Bari, Sez. II, sentenza dd. 10/03/2009).

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(a cura di Avv. Luca Conti)

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