Circolazione stradale: il concorso di colpa del danneggiato

Circolazione stradale: il concorso di colpa del danneggiato

In tema di circolazione stradale e nel caso specifico d’incidente tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura alla causazione del sinistro e quindi a produrre il danno ai veicoli e/o alle persone in esso coinvolte. Accertata la responsabilità dell’uno piuttosto che dell’altro conducente, l’obbligato dovrà risarcire i danni prodotti a cose o persone dalla circolazione del proprio veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento dannoso. Questo stabilisce l’art. 2054 c.c.

Nel caso, invece, di danni occorsi agli utenti della strada e determinati – per esempio – da una cattiva manutenzione della stessa, la responsabilità ricade sul soggetto che ne ha la custodia: si verte nella diversa fattispecie della responsabilità (oggettiva) per danni da “cose in custodia” regolata dall’art. 2051 c.c., che può essere esclusa solo quando ricorre cd. “caso fortuito”, ossia un evento del tutto imprevisto ed imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta del custode e l’evento dannoso.

Alla stregua di quanto precede, chi subisce un danno in conseguenza di un sinistro stradale tra veicoli piuttosto che per effetto del cattivo stato di manutenzione della sede stradale, cui è tenuto l’ente gestore sia esso un ente pubblico piuttosto che un privato in concessione, ha diritto di essere risarcito da parte del soggetto che l’ha provocato; tuttavia il diritto al risarcimento può essere proporzionalmente ridotto, se non in determinati casi addirittura escluso, quando il danneggiato ha tenuto a propria volta una condotta colposa, tale da concorrere parzialmente ovvero totalmente alla causazione dell’evento dannoso: trattasi del cd. “concorso di colpa del danneggiato” regolato dall’art. 1227 c.c.

Esaminiamo di seguito alcuni casi pratici già al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

– TRASPORTO DI PERSONE SENZA L’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA –

Nel di trasporto di persone senza l’adozione delle cinture di sicurezza allacciate, si configura una pari responsabilità sia del conducente che accetta di mettere in circolazione un veicolo in condizioni di insicurezza, perché omette di controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza, sia del soggetto trasportato, il quale accetta i rischi della circolazione senza cinture di sicurezza, cooperando colposamente nella produzione dell’evento dannoso in modo tale da determinare una compressione del proprio diritto al risarcimento, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito (Cass. Civ., Sez. III, Ord., dd. 10/06/2020, n. 11095; Cass. Civ., Sez. III, Ord. dd. 30/01/2019, n. 2531; Corte d’Appello di Potenza, sent. dd. 27/04/2016).

– INVESTIMENTO DI PEDONI –

Nel caso d’investimento di un pedone ad opera di un veicolo, l’accertata pericolosità e/o l’imprudenza della condotta del pedone investito concorre insieme con la colpa presunta del conducente dei veicolo a produrre l’evento dannoso ed a ridurre l’entità del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. (Tribunale di Roma, Sez. XIII, sent. dd. 13/03/2020).

Pertanto, anche nel caso in cui il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpevolezza stabilita dall’art. 2054 c.c., l’indagine sull’imprudenza e sulla pericolosità della condotta del pedone investito va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. Civ., Sez. III, Ord. dd. 17/01/2020, n. 842).

L’eventuale condotta imprudente tenuta dal pedone può e deve essere valutata quanto meno a titolo di concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., con quella presunta del conducente del veicolo investitore; in alcuni casi, il comportamento colposo del pedone può costituire addirittura causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente sul quale grava la presunzione di responsabilità dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l’investimento (Tribunale di Treviso, Sez. III, sent. dd. 11/10/2017).

– RIFIUTO DI SOTTOPORSI A DETERMINATE CURE MEDICHE –

Il concorso di colpa del danneggiato non sussiste – invece – quando la vittima di un sinistro stradale sia deceduta in seguito al rifiuto di sottoporsi a trasfusioni di sangue per motivi religiosi: secondo la Corte di Cassazione la vittima che rifiuta di sottoporsi a trasfusione per motivi religiosi non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l’effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dall’investitore ai congiunti della vittima, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato in maniera volontaria ed imprudente il rischio della circolazione stradale, benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all’autodeterminazione spettante ad ogni individuo (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza dd. 15/01/2020, n. 515, rv. 656809-01).

– VEICOLO SPROVVISTO DI ASSICURAZIONE E/O GUIDA SENZA PATENTE –

Ricorre un’ipotesi di “concorso di colpa del danneggiato” quando questi si pone scientemente e volontariamente in una situazione di rischio contraria ai più elementari canoni di prudenza: è il caso – per esempio – del trasportato che si metta deliberatamente a bordo di un veicolo che non possa e non debba circolare perché privo di copertura assicurativa, e/o perché condotto da un conducente privo di patente; detta condotta imprudente del trasportato non esclude di per sé la responsabilità del conducente nella causazione dell’evento dannoso, ma costituisce un necessario antecedente causale della catena che ha condotto a quell’evento e determina la riduzione del diritto al risarcimento del danno sofferto (Tribunale di Catania, sent. dd. 05/07/2019).

– OMESSO UTILIZZO DEL CASCO DI SICUREZZA –

In tema di circolazione stradale, l’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stesso, con conseguente riduzione della somma da corrispondere, ove venga accertato in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone un antecedente causale (Corte d’Appello di Potenza, sent. dd. 22/01/2019; Cass. Civ., Sez. III, sent. dd. 06/05/2016, n. 9241).

– TRASPORTO DI PASSEGGERI SU CICLOMOTORI –

Qualora la messa in circolazione di un ciclomotore con a bordo un passeggero in violazione dell’art. 170, co. 2, C.d.S.  sia ricollegabile all’azione ovvero all’omissione non solo del conducente ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti alla causazione dell’evento dannoso, sicché in caso di sinistro stradale con danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea ad escludere la responsabilità presunta del conducente, può tuttavia costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito (Cass. Civ., Sez. III, sent. dd. 14/03/2017, n. 6481).

– GUIDA DI VEICOLI CON FOGLIO ROSA –

In materia di responsabilità derivante da sinistri stradali, colui che in possesso della patente di guida affida una vettura nella propria disponibilità ad un soggetto dotato solo del cd. “foglio rosa“, salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato, sicché l’affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l’imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni (Cass. Civ., Sez. III, sent. dd. 19/07/2016, n. 14699).

– GUIDA IN STATO DI EBBREZZA –

In tema di circolazione stradale, va escluso il concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto a bordo di un’autovettura condotta da un conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione, incidente nella determinazione dell’evento dannoso ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Tribunale di Trento, sent. dd. 30/05/2016).

– DANNO CAUSATO DA BENI IN CUSTODIA –

Deve ritenersi che la P.A. non sia responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. per l’obbligo di custodia delle strade in caso di sinistro, laddove il danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Al contrario si prospetterà unicamente una diminuzione della suddetta responsabilità nel caso in cui tale comportamento influisca sull’incidenza causale ai sensi dell’art. 1227 c.c., ma in maniera proporzionale (Tribunale di Frosinone, sent. dd. 25/09/2015).

In tema di responsabilità dell’Ente proprietario della strada per danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della P.A. dimostrare di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada e che il comportamento colposo del pedone, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a “caso fortuito” tale da escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, sent. dd. 20/11/2020, n. 26524).

In tema di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia in capo all’ente proprietario di una strada, l’eventuale responsabilità del pedone per poter escludere la responsabilità del custode deve esser tale da qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso di colpa e nella causazione dell’evento ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Corte d’Appello di Genova, Sez. II, sent. dd. 03/08/2020).

La caduta di un motociclo in una buca comporta la responsabilità della P.A. preposta alla custodia del tratto stradale interessato ai sensi dell’art. 2051 c.c. Secondo l’ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità, cui consegue la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, non è più fondata sulla presunzione di colpa derivante dal dovere di sorveglianza, ma si qualifica quale responsabilità oggettiva che trasfonde l’onere della prova in capo al danneggiante o del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, ovvero dell’intervento dello stesso comportamento del danneggiato, che da solo o in concorso abbia inciso sulla verificazione dell’evento dannoso (Tribunale di Firenze, Sez. II, sent. dd. 31/01/2014).

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(a cura di Avv. Luca Conti)

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