La domanda cumulativa di separazione e divorzio
1) Introduzione.
La Riforma Cartabia risponde alla necessità di velocizzare i tempi del processo. In materia di diritto di famiglia la novità più interessante è rappresentata dall’art 473 bis 49) c.p.c., dove viene data la possibilità ai coniugi di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio (nel caso di matrimonio celebrato in forma civile) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso di matrimonio celebrato in forma religiosa) unitamente alla domanda di separazione.
Questa possibilità non deve portare a pensare che la fine del matrimonio avvenga in maniera diretta ed immediata, perché anche se la domanda è cumulativa occorre che tra la data di pronunciamento della sentenza di separazione e quella di divorzio intercorra un lasso di tempo di almeno sei mesi ovvero di dodici mesi a seconda che siano presenti o meno figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Infatti, la domanda di divorzio diventa procedibile solo dopo che è decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
2) Ricorso introduttivo e competenza territoriale.
La domanda cumulativa di separazione / divorzio può essere presentata autonomamente da ciascun coniuge con ricorso al tribunale, oppure congiuntamente da entrambi.
Sulla ammissibilità della domanda cumulativa presentata in forma congiunta non c’è uniformità di vedute tra i tribunali: secondo alcuni sarebbe ammissibile, secondo altri no.
Il Tribunale di Genova, così come quelli di Rovigo, Modena e Bolzano propendono per l’ammissibilità del ricorso cumulativo in forma congiunta, mentre i Tribunali di Bari e Padova propendono per il no.
Ma ritenuto che la Riforma Cartabia assolve lo scopo di accelerare e semplificare le procedure, nel silenzio della legge che non fa distinguo tra procedura contenziosa e congiunta, non si vede perché la domanda cumulativa non possa essere proposta congiuntamente in caso di totale accordo tra i coniugi su aspetti economici e non, gestione dei figli e quant’altro, sia per la separazione sia per il successivo divorzio.
A livello applicativo, una volta trascorsi i termini di legge dalla separazione il tribunale dovrebbe rimettere la causa nel ruolo e riconvocare i coniugi davanti al giudice relatore per confermare da un lato l’intenzione di non volersi riconciliare e dall’altro le condizioni già articolare nel ricorso introduttivo.
In questo solco si pone anche la sentenza del Tribunale di Milano, IX Sezione Famiglia, a firma della Presidente Dott.ssa Anna Cattaneo n.3542/2023 dd. 05/05/2023 secondo la quale, una volta trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono comparsi per la prima volta davanti al giudice relatore in sede di separazione (nel caso si trattava di una separazione richiesta congiuntamente da entrambi i coniugi in presenza di figli minorenni), la causa andrà rimessa nel ruolo dello stesso giudice, il quale dovrà acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di voler confermare le condizioni di divorzio già articolate nel ricorso introduttivo.
Quanto alla competenza territoriale, se la domanda è proposta autonomamente da ciascun coniuge di fronte a giudici diversi, si applica l’art. 40 c.p.c. e pertanto le due cause saranno riunite in una sola causa di fronte al giudice adìto per primo; al contrario in presenza di figli minorenni troverà sempre applicazione l’art. 473 bis 11) c.p.c. per cui le cause saranno riunite di fronte al giudice nel cui circondario è stabilita la residenza abituale dei minori.
3) Il procedimento.
Come detto in premessa, quella della domanda cumulativa è una mera “possibilità” attribuita alle parti, ma non è obbligatoria. Come detto la domanda può essere proposta autonomamente ovvero congiuntamente da entrambi i coniugi; se il ricorrente ha presentato autonomamente la sola domanda di separazione, il coniuge convenuto a giudizio può a propria volta presentare domanda cumulativa di separazione e divorzio.
La domanda cumulativa di separazione e divorzio si propone sempre sotto forma di ricorso, che deve contenere oltre alle generalità dei coniugi anche quelle dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, l’esposizione chiara, circostanziata e sintetica delle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della domanda, la determinazione dell’oggetto della domanda, l’indicazione dei mezzi di prova di cui ci si vuole avvalere.
In presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e quindi in presenza di domande aventi per oggetto il contributo economico in favore della prole, devono essere allegate al ricorso le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d’imposta, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, gli estratti c/c bancari degli ultimi tre anni, ed il piano genitoriale riguardante i figli minori.
Ai sensi dell’art. 473 bis 14) c.p.c. a seguito della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale entro i successivi tre giorni nomina un giudice relatore che tratterà la causa, fissa la data dell’udienza di prima comparizione delle parti ed assegna al convenuto un termine per costituirsi in giudizio, cosa che deve avvenire almeno trenta giorni liberi prima della prima udienza.
Tra il giorno del deposito del ricorso e la prima udienza di comparizione non devono trascorrere più di novanta giorni.
Apparentemente la procedura sembra più snella rispetto al passato, perché viene ridotto il termine per la nomina del giudice relatore, viene eliminata l’udienza filtro presidenziale e viene fissato un termine breve tra la data di presentazione del ricorso e la prima udienza di comparizione dei coniugi avanti al giudice relatore.
Il ricorso ed il decreto di fissazione d’udienza devono essere notificati a cura del ricorrente al coniuge convenuto almeno sessanta giorni prima della prima udienza di comparizione.
Se la domanda di separazione / divorzio è proposta congiuntamente, i coniugi con apposita dichiarazione allegata al ricorso possono chiedere di non comparire avanti al giudice relatore, rinunciando di fatto all’udienza di comparizione e sostituendola col deposito telematico di note scritte, dichiarando altresì che non hanno intenzione di riconciliarsi.
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(a cura di Avv. Luca Conti)