Patrocinio a spese dello Stato
L’Avv. Luca Conti è iscritto nelle liste degli avvocati ammessi a patrocinare in giudizio a spese dello Stato (di seguito P.S.S.) nei settori civile e penale.
Il servizio di P.S.S. copre esclusivamente l’attività giudiziale civile e/o penale, mentre non copre quella stragiudiziale che resta a carico della parte assistita.
Chi ha diritto al P.S.S.
La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, artt. 74, 76, 77 e 145 del D.P.R. n.115/2002 e ss. mm.
In base all’ultimo aggiornamento del 10 maggio 2023 per essere ammessi al P.S.S. è necessaria la titolarità di un reddito annuo imponibile , risultante dall’ultima dichiarazione Irpef, non superiore ad €. 12.838,01.
L'ammissione al P.S.S. può essere chiesta in ogni stato e grado di giudizio ed è valida per tutti i successivi gradi, a condizione che il richiedente conservi lo stesso reddito imponibile per tutta la durata del processo.
Possono essere ammessi al P.S.S. i cittadini italiani, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, gli apolidi, gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche.
In ambito penale ai sensi dell’art. 92 del Testo Unico il limite reddituale è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La Corte di Cassazione con sentenza n.46403/2021 ha stabilito che: ai fini dell’ammissione al P.S.S. ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 115/2002 nel reddito complessivo del richiedente devono essere considerati anche i redditi di qualunque persona con lui convivente.
Se il richiedente convive insieme al coniuge ed altri congiunti, il reddito da considerare è quello costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso appunto l'istante. Ai fini del computo è escluso il reddito del famigliare che sia controparte del giudizio in corso.
L’Agenzia delle Entrate nella nota del 19 gennaio 2022 n.31 ha chiarito che nel computo del reddito imponibile si deve comprendere anche il reddito di cittadinanza (oggi reddito d’inclusione) eventualmente percepito.
Come richiedere il P.S.S.
Lo Studio Legale CONTI si fa carico del disbrigo dell’intera pratica di ammissione al P.S.S.
Per presentare correttamente la domanda è necessario presentarsi in occasione del primo appuntamento con i seguenti documenti:
- Documento d’identità e codice fiscale
- Certificato anagrafico di residenza
- Stato di Famiglia
- Dichiarazione dei redditi o equipollente relativo all’ultimo periodo d’imposta
- Attestato di disoccupazione per chi è privo di attività lavorativa.
La domanda, predisposta dall’avvocato e controfirmata dal richiedente, viene indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che, valutata la fondatezza, emette un provvedimento di accoglimento, di rigetto oppure di non ammissibilità.
In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio dell’Ordine provvede a trasmetterne copia al richiedente, al Tribunale competente per la causa giudiziale ed all’Agenzia delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
La condizione di ammissibilità al P.S.S. deve essere conservata per tutto il corso del giudizio fino al pronunciamento della sentenza definitiva, pena la decadenza dal beneficio. In caso di rigetto o di inammissibilità della domanda, questa può essere riproposta al magistrato competente per la causa giudiziale.
Chiunque, nel fare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio ometta di dichiarare il reddito di un convivente commette il reato punito dall’art. 95 del DPR n. 115/2002:“la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato”.
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Il servizio di P.S.S. copre esclusivamente l’attività giudiziale civile e/o penale, mentre non copre quella stragiudiziale che resta a carico della parte assistita.