Famiglia e minori

Famiglia e minori

Lo Studio Legale CONTI si occupa con particolare assiduità del diritto di famiglia quali separazioni, divorzi ed esercizio della responsabilità sui figli minorenni, ponendo al centro della propria attenzione la tutela di questi ultimi per sottrarli – ove possibile – ad estenuanti liti genitoriali, attraverso il ricorso ad organismi di mediazione per la composizione amichevole delle liti famigliari, al fine di salvaguardarne l’equilibrata crescita psicofisica ed i diritti / doveri dei genitori.

 

Codificato per la prima volta nel 1942, il diritto di famiglia concepiva il nucleo famigliare fondato sulla subordinazione della moglie al marito, e sulla discriminazione dei figli naturali e di quelli adottivi rispetto ai figli legittimi nati all’interno del vincolo coniugale.
Con la legge di riforma n.151/1997 venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi e dei figli naturali rispetto a quelli legittimi; venne istituita la comunione legale dei beni quale regime patrimoniale ordinario della famiglia, mentre la cosiddetta “patria potestà” del padre venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori.

 

Successivamente, il diritto di famiglia è stato riformato dalla legge n.54/2006, che ha istituito l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, ed infine dal D. Lgs. n.154/2013 che ha interamente modificato il Titolo IX del Codice Civile, uniformando tutta la normativa inerente al rapporto di genitorialità rispetto a figli legittimi, naturali ed adottivi, ponendo questi ultimi al centro dell’attenzione in tutte le controversie in materia di famiglia.

 

Da ultimo, tutte le procedure inerenti le persone, i minorenni e le famiglie sono state riformate ed unificate nel Libro II, Titolo IV bis (artt. 473 bis e ss.) del codice di procedura civile, attraverso nuove norme relative a: ascolto del minore (artt.473 bis n.4 e ss. c.p.c.), nomina di tutori e curatori del minore (art.473 bis n.7 e ss. c.p.c.), mediazione famigliare (art.473 bis n.10 c.p.c.), disposizioni comuni ai procedimenti che riguardano figli minorenni (artt. 473 bis n.11 e ss. c.p.c.), violenza domestica (artt.473 bis n.40 e ss. c.p.c.), separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili, regolamentazione della responsabilità genitoriale e modifica delle relative condizioni (artt.473 bis n.47 e ss. c.p.c.), interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (artt. 473 bis n.52 e ss. c.p.c.).

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Il servizio di P.S.S. copre esclusivamente l’attività giudiziale civile e/o penale, mentre non copre quella stragiudiziale che resta a carico della parte assistita.



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